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Apprendistato
 

Il contratto di apprendistato è lo strumento che, con la Legge Biagi, di fatto può sostituire il contratto di formazione e lavoro. Con Dgr n. 15140 del 21 novembre 2003 la Regione Lombardia ha approvato le nuove linee di indirizzo e direttive per la formazione esterna degli apprendisti assunti in Lombardia. La delibera riguarda gli apprendisti che hanno compiuto i 18 anni. Si ha la stipula di un patto formativo tra l'apprendista, il tutor aziendale e il tutor formativo per garantire una reale integrazione tra sistemi e obiettivi.

La formazione interna costituisce uno specifico obbligo del datore di lavoro che deve impartire la formazione necessaria a far conseguire all'apprendista la relativa qualifica professionale. La formazione aziendale si svolge attraverso l'affiancamento di un tutor. Il datore di lavoro deve nominare uno o più tutor aziendali; ogni tutor può affiancare al massimo 5 apprendisti.

La durata minima della formazione esterna nei contratti di apprendistato è di 120 ore annue. Per i giovani in obbligo formativo (15-18 anni) le ore di formazione esterna annue sono 240, finalizzate all'acquisizione di conoscenze tecnico-professionali nonché di competenze organizzative, relazionali, gestionali e sulla sicurezza nel luogo di lavoro.

 


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